top of page
Immagine del redattoreAdmin

CONGEDO NEO PAPA': DAL 2018 SI HA DIRITTO A 4 GIORNI + 1.

Con la nuova Legge di Stabilità il congedo parentale raddoppia da 2 a 4 giorni di congedo obbligatorio + 1 di congedo facoltativo. Ma la Legge prevede anche altre forme di congedo.

Ai neo papà, nel 2018 spettano 4 giorni di congedo obbligatorio e 1 di congedo facoltativo. Lo ha stabilito l’art. 1, comma 354, della Legge di Stabilità 2017 che ha dunque raddoppiato i giorni da 2 a 4, ripristinando inoltre quella di congedo facoltativo di cui i papà potranno godere se la mamma rinuncia a uno giorno di maternità.


Congedo neo papà: chi può usufruirne

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (anche in contemporanea al periodo di astensione del lavoro che spetta alla mamma con la maternità). In caso di adozione o affidamento, la decorrenza dei 5 mesi coinciderà con l’ingresso in famiglia del bimbo o della bimba.

Esiste infine il congedo di paternità sostitutivo che vale quando la mamma non può usufruire della maternità (per morte, malattia invalidante o abbandono). In questo caso il papà avrà diritto ai consueti 5 mesi obbligatori previsti per le mamme.


Congedo neo papà: durata 4+1

Ai padri lavoratori dipendenti spettano 4 giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, entro il 31 dicembre 2018.

Il congedo facoltativo del padre è condizionato invece alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità.


Congedo neo papà: come richiederlo

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell'Inps ma anticipata dal datore di lavoro.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo, almeno 15 giorni prima (rispetto alla data presunta del parto).

Esistono casi in cui l'indennità viene pagata direttamente dall'Inps. (Per verificare l'eventuale idoneità a questa condizione, bisogna consultare le note msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010). In questo caso bisogna presentare la domanda accedendo ai servizi online su www.inps.it o, in alternativa, ci si può rivolgere ai patronati o chiamare il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa.  

Per richiedere anche la giornata di congedo facoltativa bisogna inoltre allegare la dichiarazione della madre (da inoltrare anche al datore di lavoro di quest’ultima) che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità.


19 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page